BIEWER CLUB ITALIA

 

 

STATUTO DEL BIEWER CLUB ITALIA


Art. 1 L’ Associazione BIEWER CLUB ITALIA, di seguito BCI, è costituita con durata illimitata da quanti sono intervenuti ed hanno contribuito alla stesura dell'atto costituivo e da quanti vi aderiranno nel rispetto degli intendimenti e delle norme qui dichiarate. L'Associazione non ha fini di lucro e opera anche fuori dai confini nazionali. L'Associazione ha come scopo quello di

introdurre in Italia la razza denominata Biewer Terrier;

tutelarne l'allevamento di selezione;

operarne il miglioramento genetico:

diffondere la conoscenza della razza;

perseguire un programma di allevamento basato sul deposito del DNA dei riproduttori;

tenere il Registro Origini della Razza e prestare aiuto ai Soci per l'ottenimento del certificato genealogico (pedigree) rilasciato da Kennel Club in cui la razza è già riconosciuta;

attivarsi per il riconoscimento definitivo da parte di ENCI-FCI della razza Biewer Terrier

L' Associazione BCI potrà costituire, se ritenuto opportuno, sotto il controllo del Consiglio Direttivo Centrale, delle Delegazioni locali, anche all'estero, per meglio svolgere i propri compiti istituzionali .


Art. 2 La sede dell' Associazione viene eletta in Montelupo Fiorentino, Via Pulica, 2. La rappresentanza legale dell’Associazione spetta al Presidente.


Art. 3 Il fondo della Associazione sarà costituito:

dalle quote associative la cui entità verrà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo Centrale

da eventuali donazioni

dal ricavato di iniziative promozionali


Art. 4 Sono membri dell'Associazione i fondatori e tutti coloro la cui richiesta di iscrizione, formulata su un modulo in cui si richiederà di sottoscrivere per integrale accettazione le norme del presente statuto, verrà accettata a maggioranza dal Consiglio Direttivo Centrale. Possono essere Soci dell'Assocazione tutti i cittadini maggiorenni italiani e stranieri che abbiano interesse allo sviluppo e al miglioramento della razza canina Biewer Terrier, indipendentemente dal fatto di possedere un soggetto di tale razza. Non saranno accettate adesioni di chi avesse pendenze penali passate in giudicato o ancora in corso relative al maltrattamento degli animali o reati analoghi.


Art. 5 Sono Soci Ordinari tutte le persone che in vario modo partecipano alle iniziative promosse dalla associazione, alla loro progettazione e realizzazione e che hanno presentato domanda di ammissione a Socio in forma scritta all'indirizzo di posta elettronica del Club, indirizzata al Presidente tramite apposito modulo scaricabile dal sito web del Club unitamente alla prova dell'avvenuto versamento della quota sociale. Il Consiglio Direttivo delibera sulla accettazione o sul rifiuto durante la prima seduta utile per le domande pervenute almeno 30 giorni prima della data fissata per la seduta.
In caso di rigetto della domanda la quota associativa versata sarà immediatamente rimborsata. Sono Soci sostenitori le persone che decidono liberamente di sostenere con aiuto economico di misura superiore alla quota di socio, la vita del BCI. La quota di socio sostenitore deve essere almeno 5 volte superiore alla quota ordinaria, in segno di più tangibile contributo all'attività del Club. I soci sostenitori hanno i medesimi diritti e doveri dei Soci Ordinari nei confronti dell'Associazione. Sono Soci Onorari le persone nominate dal Consiglio Direttivo che opera la scelta dei nominativi tra persone che abbiano perseguito particolari benemerenze per gli scopi perseguiti dal Club; La quota sociale è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, non è rimborsabile né trasmissibile a terzi. L'iscrizione vale per l'anno solare in corso ed è vincolante per l'anno successivo;

Si perde la qualifica di Socio

per dimissioni,

per morosità,

per espulsione decretata dal Consiglio Direttivo Centrale a causa di gravi violazione delle norme statutarie su segnalazione del Collegio dei Probiviri.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee .

Il diritto di voto e' riservato ai soli soci ordinari e sostenitori in regola con il versamento della quota sociale.


Art . 6 Sono Organi dell'Associazione: L'assemblea degli Associati Il Consiglio Direttivo Centrale Il Presidente I Vice Presidenti Il Segretario Economo Il Tesoriere Il Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Probiviri Il Comitato Tecnico La Consulta Membri Onorari Le cariche Dirigenziali vengono rinnovate ogni 3 anni e si intendono onorifiche. I primi incarichi vengono assegnati dall'Assemblea Costituente.


Art. 7 Per il conseguimento dei propri scopi statutari il Club:

organizza incontri, convegni e manifestazioni;

promuove studi e ricerche;

pubblica, con cadenza almeno semestrale un Bollettino contenente, tra le altre cose, il resoconto delle attività svolte. Il Bollettino è inviato tramite posta elettronica ai Soci e pubblicato, per i non soci, sul sito web del Club;

organizza, in data coincidente con l'Assemblea degli Associati il Raduno di Razza;

coordina le riunioni delle Commissioni.


Art. 8 Compiti e poteri degli Organi dell'Associazione sono:


ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI L'Assemblea degli Associati è composta dai Soci in regola con il versamento delle quote associative; ogni Socio ha diritto ad un voto e può portare fino a due deleghe in forma scritta, complete di fotocopia del documento di identità del delegante. Le deleghe possono pervenire attraverso uno dei metodi seguenti: email alla quale sia stata conferma di lettura, pec, lettera raccomandata A/R. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe, né è consentito che un Socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad altro Socio. Non è ammesso il voto per posta. L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente in carica o da un Presidente di Assemblea e da un Segretario di Assemblea appositamente nominati per l'occasione. E’ convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo centrale tramite email con ricevuta di ritorno o pec, se disponibile, attraverso l'indirizzo fornito in fase di iscrizione almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea. Le convocazioni avvenute tramite questo mezzo, anche se non effettivamente lette dagli interessati, sono da considerarsi andate a buon fine. Viene dato avviso della convocazione anche sul sito web del Club ed esposizione dell'avviso di convocazione presso la sede legale. In caso di votazione l'Assemblea non potrà essere presieduta da uno dei candidati all'elezione compresi il Presidente e/o il Segretario/a uscente. Prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno si provvederà ad eleggere tra i presenti oltre al Presidente dell'Assemblea anche un segretario e tre scrutatori. L'Assemblea si pronuncia a maggioranza. In caso di parità la votazione viene ripetuta ad oltranza. Il voto è palese tranne che per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di giugno di ogni anno. Altre assemblee potranno essere convocate in via straordinaria dal Consiglio Direttivo, dal Presidente, dal Collegio dei revisori dei Conti o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea: ? elegge i rappresentanti il Consiglio Direttivo; ? nomina i revisori dei conti ? approva le relazioni economiche


CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo e’ costituito da 5 consiglieri eletti dall'Assemblea Generale che durano in carica 3 anni. Qualora, durante il triennio, venisse a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio s'intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro tre mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea degli Associati per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo. Qualora entro il predetto termine, e/o qualora entro il termine fissato dal presente Statuto per la convocazione dell’Assemblea non vi provvedesse il Consiglio Direttivo in carica, dimissionario o decaduto, il Collegio dei Probiviri convocherà con urgenza l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo ed eventualmente anche delle altre cariche sociali decadute, compiendo nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione (art. 2386 C.C.). Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci; e’ responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti morali e finanziari; costituisce, qualora lo ritiene opportuno Delegazioni Periferiche; Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario. Il Presidente Onorario ha potere consultivo,
può partecipare alle riunioni di Consiglio e partecipare all'assemblea degli associati senza diritto di voto Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritiene opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione anche via e-mail all'indirizzo comunicato dal Consigliere stesso. Sono ammesse riunioni telematiche in videoconferenza qualora non sia possibile un incontro di persona. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal Consigliere più anziano di età. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.


Il PRESIDENTE Il Presidente è il legale rappresentante dell’ Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Dirige le attività del Consiglio Direttivo Centrale. Viene nominato dai consiglieri eletti dall'assemblea dei soci ed è necessariamente uno dei cinque consiglieri eletti. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di questo ultimo nella sua prima riunione. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione utile. Attribuisce le responsabilità di attività specifica ai singoli consiglieri eletti


VICEPRESIDENTI I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento nella direzione del Consiglio Direttivo avendo la facoltà di ratificarne le deliberazioni, operano su delega diretta per lo svolgimento di specifici incarichi attribuiti dal Presidente. La carica di Vice Presidente viene attribuita ed eventualmente revocata dal Presidente.


SEGRETARIO ECONOMO Il Segretario economo viene designato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente Può anche non essere membro del Consiglio Direttivo e non lo sara’ mai allorché riceva una remunerazione per il proprio lavoro. Ha il compito di tenere aggiornato il libro dei soci , di provvedere al servizio di esazione e di cassa , di redigere i verbali di assemblea, di assolvere alle incombenze burocratiche dell'associazione.


TESORIERE Il Tesoriere viene designato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente Può anche non essere membro del Consiglio Direttivo; e non lo sara’ mai allorché riceva una remunerazione per il proprio lavoro. Ha il compito di provvedere alla gestione patrimoniale dell'associazione, a redigere il bilancio sociale presentandolo all'Assemblea degli associati per l’approvazione. La carica di tesoriere non è incompatibile con altre cariche ricoperte all'interno del Consiglio direttivo.


COMITATO TECNICO Il Comitato Tecnico ha il compito di indirizzare il Consiglio Direttivo ed i Soci verso il raggiungimento di quei risultati che rappresentano gli scopi zootecnici dell’Associazione. Il Comitato propone studi, attività e contributi, di propria iniziativa o su richiesta dell’Assemblea Generale dei Soci o del Consiglio Direttivo. Il risultato dei lavori e le proposte del Comitato non sono vincolanti per le deliberazioni degli Organi sociali. Il Comitato ha anche la funzione di studio della normativa cinologica e di diffusione della stessa presso gli associati. Il Comitato Tecnico è composto da tre componenti; i componenti possono essere anche non soci del Club, ma il Comitato deve essere formato per almeno un terzo da soci. I componenti del Comitato Tecnico sono nominati dal Consiglio Direttivo. L’incarico non è incompatibile con altre cariche associative ad eccezione dell’incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di componente della Collegio dei Probiviri. La durata dell’incarico è triennale, ma cessa se decade il Consiglio Direttivo che ha conferito l’incarico. La Commissione si riunisce quando lo ritiene opportuno il Presidente dell’Associazione, il Consiglio Direttivo o la maggioranza della Commissione stessa. Le convocazioni sono curate dal Presidente o da un socio dallo stesso incaricato e devono pervenire a ciascun componente almeno dieci giorni prima della riunione. Alle riunioni della Commissione, salvo deliberazione diversa da parte della stessa, può assistere ogni socio.


CONSULTA DEI SOCI ONORARI La Consulta è composta dai soci Onorari nominati dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente Onorario, ha facoltà di riunirsi con la frequenza che ritiene opportuna e di discutere degli argomenti riguardanti la vita associativa, delle delibere degli organi sociali ed ha compito di vigilanza sull'osservanza degli scopi sociali espressi nello Statuto. Qualora ravvisasse una violazione dei principi statutari ha il dovere di impugnare la decisione ritenuta inopportuna chiedendo all'organo sociale che l'ha deliberata di deliberare nuovamente dopo aver preso visione ed aver discusso il rilievo presentato. Una seconda impugnazione da parte della Consulta porterebbe la questione al Giudizio da parte del Comitato dei Probiviri. Se l'impugnazione è avvenuta a proposito di una delibera del Collegio dei Probiviri il Giudizio sarà portato dinanzi al Consiglio Direttivo.


COLLEGIO DEI PROBIVIRI Ha il compito, di amministrare la giustizia disciplinare all’interno del Club. È composto da quattro membri, tre effettivi e un supplente, eletti dall’Assemblea Generale dei Soci. Almeno uno deve essere esperto in materia giuridica. La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Il Collegio resta in carica tre anni solari. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono adottate a maggioranza. Il Presidente, con l’assenso del Consiglio Direttivo, può nominare un socio quale Segretario con compiti di ausilio di carattere esecutivo per le attività della Commissione. In caso di impedimento temporaneo il Presidente sarà sostituito dal Proboviro più anziano.


COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Al Collegio dei Revisori dei Conti, compete la vigilanza amministrativa e contabile. Il Collegio è composto di tre membri. L’Assemblea Generale elegge tre Revisori titolari e due supplenti che durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. In caso di impedimento di un Revisore effettivo subentra il Revisore supplente più anziano di età. I Revisori devono essere soci ordinari o sostenitori del Club. I Revisori, effettivi e supplenti, hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, a tal fine, devono ricevere avviso di convocazione del Consiglio almeno dieci giorni prima della riunione. I Sindaci, effettivi e
supplenti, devono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo se ciò è ritenuto opportuno al Presidente o dalla maggioranza dei Consiglieri che ne fanno richiesta al Presidente.


Art. 9 Lo scioglimento dell'Associazione avviene su proposta del Presidente e valutazione del Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento l' Assemblea determinerà le modalità della sua liquidazione, eleggerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri. In caso di violazione dei principi statutari, lo scioglimento potrà essere deciso da parte della maggioranza dei Soci Fondatori riuniti eccezionalmente, dandone semplicemente avviso sul sito web 5 giorni prima della riunione e seguendo le modalità già descritte. Non avendo il BCI fine di lucro in caso di scioglimento del BCI il patrimonio sociale presente all'atto dello scioglimento sarà devoluto ad una o più organizzazioni da sceglere tra: 1. ad altro club anche non nazionale avente le stesse finalità; 2. ad enti e/o associazioni che si occupano dell'assistenza , del reinserimento, e della cura di cani abbandonati (canili, Enpa, ecc.ecc); 3. ad Istituto universitario con facoltà “veterinaria”


Art. 10 GLI STRUMENTI DEL CLUB sono il sito web il Bollettino le e-mail certificate e non certificate le consultazioni telematiche (mini referendum con valore non vincolante) le riunioni telematiche le chat ristrette di ogni organo del Club


Art. 11 Disposizioni Tributarie L'associazione è obbligata a: - divieto di distribuire utili o avanzi di gestione ovvero fondi, riserve ecc. durante la viuta dell'associazione; - obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento come disciplinato dall'art. 9 del presente Statuto; - disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo prevedendo per gli associati o partecipanti il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto o dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; - obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; - la libera eleggibilità degli organi amministrativi; - la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti ed i criteri di loro ammissione ed esclusione; - criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti; - intrasmissibilità della quota o contributo associativo.


Art. 12 - Disciplina residuale 1) L'Associazione rispetta scrupolosamente le clausole contenute nell'art. 148 del D.P.R. 22/12/1986, n, 917 ed in particolare quanto riportato nel comma 8 dello stesso articolo: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra
associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2532 ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. 2) Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

 


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