STATUTO DEL BIEWER CLUB ITALIA
Art. 1 L’ Associazione BIEWER CLUB ITALIA, di seguito BCI, è
costituita con durata illimitata da quanti sono intervenuti ed hanno
contribuito alla stesura dell'atto costituivo e da quanti vi aderiranno
nel rispetto degli intendimenti e delle norme qui dichiarate. L'Associazione
non ha fini di lucro e opera anche fuori dai confini nazionali. L'Associazione
ha come scopo quello di
introdurre in Italia la
razza denominata Biewer Terrier;
tutelarne l'allevamento
di selezione;
operarne il miglioramento
genetico:
diffondere la conoscenza
della razza;
perseguire un programma
di allevamento basato sul deposito del DNA dei riproduttori;
tenere il Registro Origini
della Razza e prestare aiuto ai Soci per l'ottenimento del certificato
genealogico (pedigree) rilasciato da Kennel Club in cui la razza è
già riconosciuta;
attivarsi per il riconoscimento
definitivo da parte di ENCI-FCI della razza Biewer Terrier
L' Associazione BCI potrà
costituire, se ritenuto opportuno, sotto il controllo del Consiglio
Direttivo Centrale, delle Delegazioni locali, anche all'estero, per
meglio svolgere i propri compiti istituzionali .
Art. 2 La sede dell' Associazione viene eletta in Montelupo Fiorentino,
Via Pulica, 2. La rappresentanza legale dell’Associazione spetta
al Presidente.
Art. 3 Il fondo della Associazione sarà costituito:
dalle quote associative
la cui entità verrà stabilita annualmente dal Consiglio
Direttivo Centrale
da eventuali donazioni
dal ricavato di iniziative
promozionali
Art. 4 Sono membri dell'Associazione i fondatori e tutti coloro la cui
richiesta di iscrizione, formulata su un modulo in cui si richiederà
di sottoscrivere per integrale accettazione le norme del presente statuto,
verrà accettata a maggioranza dal Consiglio Direttivo Centrale.
Possono essere Soci dell'Assocazione tutti i cittadini maggiorenni italiani
e stranieri che abbiano interesse allo sviluppo e al miglioramento della
razza canina Biewer Terrier, indipendentemente dal fatto di possedere
un soggetto di tale razza. Non saranno accettate adesioni di chi avesse
pendenze penali passate in giudicato o ancora in corso relative al maltrattamento
degli animali o reati analoghi.
Art. 5 Sono Soci Ordinari tutte le persone che in vario modo partecipano
alle iniziative promosse dalla associazione, alla loro progettazione
e realizzazione e che hanno presentato domanda di ammissione a Socio
in forma scritta all'indirizzo di posta elettronica del Club, indirizzata
al Presidente tramite apposito modulo scaricabile dal sito web del Club
unitamente alla prova dell'avvenuto versamento della quota sociale.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla accettazione o sul rifiuto durante
la prima seduta utile per le domande pervenute almeno 30 giorni prima
della data fissata per la seduta.
In caso di rigetto della domanda la quota associativa versata sarà
immediatamente rimborsata. Sono Soci sostenitori le persone che decidono
liberamente di sostenere con aiuto economico di misura superiore alla
quota di socio, la vita del BCI. La quota di socio sostenitore deve
essere almeno 5 volte superiore alla quota ordinaria, in segno di più
tangibile contributo all'attività del Club. I soci sostenitori
hanno i medesimi diritti e doveri dei Soci Ordinari nei confronti dell'Associazione.
Sono Soci Onorari le persone nominate dal Consiglio Direttivo che opera
la scelta dei nominativi tra persone che abbiano perseguito particolari
benemerenze per gli scopi perseguiti dal Club; La quota sociale è
deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, non è rimborsabile
né trasmissibile a terzi. L'iscrizione vale per l'anno solare
in corso ed è vincolante per l'anno successivo;
Si perde la qualifica di
Socio
per dimissioni,
per morosità,
per espulsione decretata
dal Consiglio Direttivo Centrale a causa di gravi violazione delle norme
statutarie su segnalazione del Collegio dei Probiviri.
Tutti i soci hanno diritto
a partecipare alle assemblee .
Il diritto di voto e'
riservato ai soli soci ordinari e sostenitori in regola con il versamento
della quota sociale.
Art . 6 Sono Organi dell'Associazione: L'assemblea degli Associati Il
Consiglio Direttivo Centrale Il Presidente I Vice Presidenti Il Segretario
Economo Il Tesoriere Il Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio
dei Probiviri Il Comitato Tecnico La Consulta Membri Onorari Le cariche
Dirigenziali vengono rinnovate ogni 3 anni e si intendono onorifiche.
I primi incarichi vengono assegnati dall'Assemblea Costituente.
Art. 7 Per il conseguimento dei propri scopi statutari il Club:
organizza incontri, convegni
e manifestazioni;
promuove studi e ricerche;
pubblica, con cadenza almeno
semestrale un Bollettino contenente, tra le altre cose, il resoconto
delle attività svolte. Il Bollettino è inviato tramite
posta elettronica ai Soci e pubblicato, per i non soci, sul sito web
del Club;
organizza, in data coincidente
con l'Assemblea degli Associati il Raduno di Razza;
coordina le riunioni delle
Commissioni.
Art. 8 Compiti e poteri degli Organi dell'Associazione sono:
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI L'Assemblea degli Associati è composta
dai Soci in regola con il versamento delle quote associative; ogni Socio
ha diritto ad un voto e può portare fino a due deleghe in forma
scritta, complete di fotocopia del documento di identità del
delegante. Le deleghe possono pervenire attraverso uno dei metodi seguenti:
email alla quale sia stata conferma di lettura, pec, lettera raccomandata
A/R. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe, né
è consentito che un Socio delegato possa trasferire le proprie
deleghe ad altro Socio. Non è ammesso il voto per posta. L'Assemblea
degli associati è presieduta dal Presidente in carica o da un
Presidente di Assemblea e da un Segretario di Assemblea appositamente
nominati per l'occasione. E’ convocata dal Presidente del Consiglio
Direttivo centrale tramite email con ricevuta di ritorno o pec, se disponibile,
attraverso l'indirizzo fornito in fase di iscrizione almeno 30 giorni
prima della data stabilita per l'Assemblea. Le convocazioni avvenute
tramite questo mezzo, anche se non effettivamente lette dagli interessati,
sono da considerarsi andate a buon fine. Viene dato avviso della convocazione
anche sul sito web del Club ed esposizione dell'avviso di convocazione
presso la sede legale. In caso di votazione l'Assemblea non potrà
essere presieduta da uno dei candidati all'elezione compresi il Presidente
e/o il Segretario/a uscente. Prima che abbia inizio la discussione dell'ordine
del giorno si provvederà ad eleggere tra i presenti oltre al
Presidente dell'Assemblea anche un segretario e tre scrutatori. L'Assemblea
si pronuncia a maggioranza. In caso di parità la votazione viene
ripetuta ad oltranza. Il voto è palese tranne che per l'elezione
delle cariche sociali. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno
una volta l'anno, entro il mese di giugno di ogni anno. Altre assemblee
potranno essere convocate in via straordinaria dal Consiglio Direttivo,
dal Presidente, dal Collegio dei revisori dei Conti o da almeno un terzo
dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea: ? elegge i rappresentanti
il Consiglio Direttivo; ? nomina i revisori dei conti ? approva le relazioni
economiche
CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo e’ costituito da 5
consiglieri eletti dall'Assemblea Generale che durano in carica 3 anni.
Qualora, durante il triennio, venisse a mancare per qualsiasi motivo
uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti dall'Assemblea
nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro
volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro
che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più
della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio s'intenderà
decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro tre mesi da
tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea degli Associati
per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo. Qualora entro il predetto
termine, e/o qualora entro il termine fissato dal presente Statuto per
la convocazione dell’Assemblea non vi provvedesse il Consiglio
Direttivo in carica, dimissionario o decaduto, il Collegio dei Probiviri
convocherà con urgenza l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio
Direttivo ed eventualmente anche delle altre cariche sociali decadute,
compiendo nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione (art.
2386 C.C.). Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi
statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei
Soci; e’ responsabile dell'amministrazione sociale, approva e
sottopone all'Assemblea i rendiconti morali e finanziari; costituisce,
qualora lo ritiene opportuno Delegazioni Periferiche; Il Consiglio Direttivo
può nominare un Presidente Onorario. Il Presidente Onorario ha
potere consultivo,
può partecipare alle riunioni di Consiglio e partecipare all'assemblea
degli associati senza diritto di voto Il Consiglio Direttivo si riunisce
almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritiene
opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri. Gli avvisi
di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni
prima di ciascuna riunione anche via e-mail all'indirizzo comunicato
dal Consigliere stesso. Sono ammesse riunioni telematiche in videoconferenza
qualora non sia possibile un incontro di persona. Il Consiglio Direttivo
è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vice
Presidente o, qualora questi mancassero, dal Consigliere più
anziano di età. Le riunioni sono valide quando è presente
la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità
prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio Direttivo
che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive,
potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
Il PRESIDENTE Il Presidente è il legale rappresentante dell’
Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila
e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo
e dell'Assemblea. Dirige le attività del Consiglio Direttivo
Centrale. Viene nominato dai consiglieri eletti dall'assemblea dei soci
ed è necessariamente uno dei cinque consiglieri eletti. In caso
di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le
sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte
all'approvazione di questo ultimo nella sua prima riunione. In caso
di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo disporre la nomina di
un nuovo Presidente nella prima riunione utile. Attribuisce le responsabilità
di attività specifica ai singoli consiglieri eletti
VICEPRESIDENTI I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso
di sua assenza o di suo impedimento nella direzione del Consiglio Direttivo
avendo la facoltà di ratificarne le deliberazioni, operano su
delega diretta per lo svolgimento di specifici incarichi attribuiti
dal Presidente. La carica di Vice Presidente viene attribuita ed eventualmente
revocata dal Presidente.
SEGRETARIO ECONOMO Il Segretario economo viene designato dal Consiglio
Direttivo su proposta del Presidente Può anche non essere membro
del Consiglio Direttivo e non lo sara’ mai allorché riceva
una remunerazione per il proprio lavoro. Ha il compito di tenere aggiornato
il libro dei soci , di provvedere al servizio di esazione e di cassa
, di redigere i verbali di assemblea, di assolvere alle incombenze burocratiche
dell'associazione.
TESORIERE Il Tesoriere viene designato dal Consiglio Direttivo su proposta
del Presidente Può anche non essere membro del Consiglio Direttivo;
e non lo sara’ mai allorché riceva una remunerazione per
il proprio lavoro. Ha il compito di provvedere alla gestione patrimoniale
dell'associazione, a redigere il bilancio sociale presentandolo all'Assemblea
degli associati per l’approvazione. La carica di tesoriere non
è incompatibile con altre cariche ricoperte all'interno del Consiglio
direttivo.
COMITATO TECNICO Il Comitato Tecnico ha il compito di indirizzare il
Consiglio Direttivo ed i Soci verso il raggiungimento di quei risultati
che rappresentano gli scopi zootecnici dell’Associazione. Il Comitato
propone studi, attività e contributi, di propria iniziativa o
su richiesta dell’Assemblea Generale dei Soci o del Consiglio
Direttivo. Il risultato dei lavori e le proposte del Comitato non sono
vincolanti per le deliberazioni degli Organi sociali. Il Comitato ha
anche la funzione di studio della normativa cinologica e di diffusione
della stessa presso gli associati. Il Comitato Tecnico è composto
da tre componenti; i componenti possono essere anche non soci del Club,
ma il Comitato deve essere formato per almeno un terzo da soci. I componenti
del Comitato Tecnico sono nominati dal Consiglio Direttivo. L’incarico
non è incompatibile con altre cariche associative ad eccezione
dell’incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti
e di componente della Collegio dei Probiviri. La durata dell’incarico
è triennale, ma cessa se decade il Consiglio Direttivo che ha
conferito l’incarico. La Commissione si riunisce quando lo ritiene
opportuno il Presidente dell’Associazione, il Consiglio Direttivo
o la maggioranza della Commissione stessa. Le convocazioni sono curate
dal Presidente o da un socio dallo stesso incaricato e devono pervenire
a ciascun componente almeno dieci giorni prima della riunione. Alle
riunioni della Commissione, salvo deliberazione diversa da parte della
stessa, può assistere ogni socio.
CONSULTA DEI SOCI ONORARI La Consulta è composta dai soci Onorari
nominati dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente
Onorario, ha facoltà di riunirsi con la frequenza che ritiene
opportuna e di discutere degli argomenti riguardanti la vita associativa,
delle delibere degli organi sociali ed ha compito di vigilanza sull'osservanza
degli scopi sociali espressi nello Statuto. Qualora ravvisasse una violazione
dei principi statutari ha il dovere di impugnare la decisione ritenuta
inopportuna chiedendo all'organo sociale che l'ha deliberata di deliberare
nuovamente dopo aver preso visione ed aver discusso il rilievo presentato.
Una seconda impugnazione da parte della Consulta porterebbe la questione
al Giudizio da parte del Comitato dei Probiviri. Se l'impugnazione è
avvenuta a proposito di una delibera del Collegio dei Probiviri il Giudizio
sarà portato dinanzi al Consiglio Direttivo.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI Ha il compito, di amministrare la giustizia disciplinare
all’interno del Club. È composto da quattro membri, tre
effettivi e un supplente, eletti dall’Assemblea Generale dei Soci.
Almeno uno deve essere esperto in materia giuridica. La carica è
incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Il Collegio resta
in carica tre anni solari. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono
adottate a maggioranza. Il Presidente, con l’assenso del Consiglio
Direttivo, può nominare un socio quale Segretario con compiti
di ausilio di carattere esecutivo per le attività della Commissione.
In caso di impedimento temporaneo il Presidente sarà sostituito
dal Proboviro più anziano.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Al Collegio dei Revisori dei Conti,
compete la vigilanza amministrativa e contabile. Il Collegio è
composto di tre membri. L’Assemblea Generale elegge tre Revisori
titolari e due supplenti che durano in carica tre anni solari e possono
essere rieletti. In caso di impedimento di un Revisore effettivo subentra
il Revisore supplente più anziano di età. I Revisori devono
essere soci ordinari o sostenitori del Club. I Revisori, effettivi e
supplenti, hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo e, a tal fine, devono ricevere avviso di convocazione del
Consiglio almeno dieci giorni prima della riunione. I Sindaci, effettivi
e
supplenti, devono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo
se ciò è ritenuto opportuno al Presidente o dalla maggioranza
dei Consiglieri che ne fanno richiesta al Presidente.
Art. 9 Lo scioglimento dell'Associazione avviene su proposta del Presidente
e valutazione del Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento l' Assemblea
determinerà le modalità della sua liquidazione, eleggerà
uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri. In caso
di violazione dei principi statutari, lo scioglimento potrà essere
deciso da parte della maggioranza dei Soci Fondatori riuniti eccezionalmente,
dandone semplicemente avviso sul sito web 5 giorni prima della riunione
e seguendo le modalità già descritte. Non avendo il BCI
fine di lucro in caso di scioglimento del BCI il patrimonio sociale
presente all'atto dello scioglimento sarà devoluto ad una o più
organizzazioni da sceglere tra: 1. ad altro club anche non nazionale
avente le stesse finalità; 2. ad enti e/o associazioni che si
occupano dell'assistenza , del reinserimento, e della cura di cani abbandonati
(canili, Enpa, ecc.ecc); 3. ad Istituto universitario con facoltà
“veterinaria”
Art. 10 GLI STRUMENTI DEL CLUB sono il sito web il Bollettino le e-mail
certificate e non certificate le consultazioni telematiche (mini referendum
con valore non vincolante) le riunioni telematiche le chat ristrette
di ogni organo del Club
Art. 11 Disposizioni Tributarie L'associazione è obbligata a:
- divieto di distribuire utili o avanzi di gestione ovvero fondi, riserve
ecc. durante la viuta dell'associazione; - obbligo di devolvere il patrimonio
dell'ente, in caso di suo scioglimento come disciplinato dall'art. 9
del presente Statuto; - disciplina uniforme del rapporto associativo
e delle modalità associative volte a garantire l'effettività
del rapporto medesimo prevedendo per gli associati o partecipanti il
diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto
o dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico
e finanziario secondo le disposizioni statutarie; - la libera eleggibilità
degli organi amministrativi; - la sovranità dell'assemblea dei
soci, associati o partecipanti ed i criteri di loro ammissione ed esclusione;
- criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari,
delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti; - intrasmissibilità
della quota o contributo associativo.
Art. 12 - Disciplina residuale 1) L'Associazione rispetta scrupolosamente
le clausole contenute nell'art. 148 del D.P.R. 22/12/1986, n, 917 ed
in particolare quanto riportato nel comma 8 dello stesso articolo: a)
divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra
associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità
sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della
legge 23/12/1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente
un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio
del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del codice civile, sovranità
dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità
delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci
e dei rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le
associazioni il cui atto costitutivo anteriore al 1 gennaio 1997, preveda
tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2532 ultimo comma, del
codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello
nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; f) intrasmissibilità
della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti
a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. 2) Per quanto
non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente
in materia.